Il direttore dell'Istituto: Alberto Paoletti
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         Pubblicazioni Alberto Paoletti:

    La nuova guida sulle Investigazioni!

Controllo assenteismo, infedeltà dei soci e collaboratori

Estratto dal libro "Le Investigazioni Private: Guida Operativa" di Alberto Paoletti e G. Luzzi

Infedeltà dei soci

L’attenzione sul problema della sicurezza deve essere posta sin dalla nascita dell’azienda – soprattutto se è sorta dall’acquisizione di un’impresa già esistente – attraverso la pianificazione tempestiva di un’adeguata policy.

Le indagini dovranno riguardare tutti i soggetti coinvolti a vari livelli nei processi produttivi e di gestione aziendale: 

a. soci;

b. management;

c. eventuali aziende collegate;

d. fornitori (per accertare ad esempio insolvenze o connivenze con l’ufficio acquisti);

e. esponenti dell’organigramma dell’azienda o del consiglio di amministrazione”.

Un ulteriore problema che il detective potrebbe dover affrontare è l’elevato volume di documenti da studiare, riguardanti, ad esempio, una medesima attività. In questo caso, è consigliato rilevare un campione, facendo però attenzione che questo sia davvero rappresentativo del fenomeno in analisi.

Dai dati acquisiti tramite queste tre principali tecniche investigative, il detective si incaricherà di organizzare i dati all’interno di organigrammi e tabelle, per sviluppare poi la seconda fase del lavoro, ovvero quella dell’analisi delle informazioni raccolte.

Le indagini di spionaggio e controspionaggio aziendale, oltre alle tecniche investigative descritte, possono anche essere svolte attraverso altre modalità. Alcuni metodi di indagine per smascherare gli eventuali soggetti sospettati sono:

• sorveglianza;

• pedinamento;

• conversazioni e interviste strategiche;

• infiltrazione di agenti sotto copertura;

• screening del sospettato; • analisi dei movimenti economici, tenore e stile di vita.

Assenteismo 

Sono invece vietati:

• la video sorveglianza all’insaputa delle organizzazioni sindacali;

• le intercettazioni telefoniche e ambientali;

• il controllo del contenuto dei siti Internet visitati dai dipendenti durante l’orario di lavoro da computer aziendali.

La normativa in materia di privacy e lo stesso Statuto dei lavoratori non rappresentano un impedimento alle indagini per accertare casi sospetti di assenteismo da lavoro, poiché proprio queste normative circoscrivono limiti e possibilità di intervento.
Il Garante per il trattamento dei dati personali ha dichiarato che l’utilizzo da parte di un datore di lavoro di informazioni raccolte da un investigatore privato è legittimo se serve a “far valere un proprio diritto in sede giudiziaria” ed è “lecito anche senza il consenso dell’interessato”. 

Da rilevare che con provvedimento del 21 novembre 2001 in merito al ricorso che verteva sulla verifica della “liceità di una complessa operazione di investigazione, condotta da apposita agenzia specializzata, per verificare eventuali comportamenti illeciti o non corretti ascrivibili a lavoratori addetti al servizio di esazione autostradale”, il Garante della Privacy ha stabilito che “la complessiva operazione di trattamento svolta non risulta quindi in contrasto con il disposto della legge n. 675” in quanto svolta “dal titolare per soddisfare una legittima esigenza di far valere i propri diritti, anche ai fini della loro tutela in sede giudiziaria, acquisendo materiale probatorio per concretizzare specifici addebiti disciplinari che hanno portato, fra l'altro, al recente licenziamento degli interessati medesimi”.

Ne consegue che tra le regole deontologiche che il detective deve seguire per svolgere indagini in luogo pubblico o accessibile al pubblico per la  verifica dei casi di  assenteismo, è opportuno: