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Il Tribunale condanna l’“ex” spione

Dalla Corte di Cassazione arriva una condanna per il reato di rapina nei confronti di un giovane di Barletta, che aveva sottratto il telefono cellulare alla fidanzata per cercare le prove di un suo tradimento. 

Come sottolinea il seguente articolo, questa sentenza costituisce un precedente fondamentale contro gli stalker, affermando, una volta per tutte, la libertà di autodeterminazione della donna. 

Prende il cellulare per spiare gli sms della ex. La Cassazione lo condanna: "È una rapina" Giovane condannato. Cercava la prova dei tradimenti della ex

PER I RAPINATORI incalliti ci vuole ben altro, ma bulli e stalker sono avvertiti: impossessarsi del cellulare della propria ex per leggere gli sms e dare sfogo alla gelosia può costare l’accusa di rapina. Lo ha stabilito la Cassazione, con una sentenza della Seconda sezione penale depositata ieri, confermando la condanna a 2 anni e 2 mesi inflitta dalla Corte d’appello di Bari a un ragazzo di 24 anni di Barletta che dopo l’ennesima lite aveva strattonato la fidanzata sulla porta di casa ed era entrato per rubarle il telefonino.

L’imputato, nel ricorso alla Suprema Corte, aveva sottolineato di aver compiuto il gesto «al solo fine di far conoscere al padre» della giovane «i messaggi che la stessa riceveva da un altro uomo»: per cui, secondo il condannato, non si poteva considerare «ingiusto» il profitto morale cui aveva mirato. Quando il caso scoppiò, il Tribunale del Riesame del capoluogo pugliese negò la custodia cautelare escludendo il reato di rapina, anche se poi in aula per lo spasimante geloso e abbandonato le cose si misero comunque male.

CON L’ULTIMO grado di giudizio le toghe di piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa e, con riferimento al delitto di rapina, hanno ribadito che «sussiste l’ingiustizia del profitto quando l’agente, impossessandosi della cosa altrui, nella specie un telefono cellulare, persegua esclusivamente una utilità morale consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell’autodeterminazione della persona n ella sfera delle relazioni umane».

Ma nel verdetto del Palazzaccio c’è di più. E forse proprio questo ‘valore aggiunto’ farà discutere, al di là dell’orientamento giurisprudenziale verso un giro di vite per i comportamenti ossessivi che rischiano di sfociare in forme di violenza. «‘Perquisire’ il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi, dal punto di vista dell’imputato compromettenti, assume i caratteri dell’ingiustizia manifesta – scrivono ancora i giudici – proprio perché tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna».

«L’INSTAURAZIONE di una relazione sentimentale fra due persone – sottolineano – appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile fondato sull’articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine».

 

La Nazione -Roma 20 marzo 2015 - BRUNO RUGGIERO